Ho incominciato la stesura di questa relazione due anni fa, a Malcesine.
Era estate, come ora, passeggiavo assieme a Mario per le strade del
paese per contribuire agli ultimi preparativi della cerimonia. Avevo
una forte lombalgia, una di quelle che in linguaggio comune vengono
chiamate “colpo della strega”. Camminavo a fatica, cioè
in quel momento ero inidoneo al lavoro. Era stato lo stesso Mario, uno
o due anni prima, non ricordo, a suggerirmi alcune posture, alcuni esercizi
per attenuare il dolore – anche in quell’altra occasione
era estate – per recuperare una almeno parziale idoneità.
Mario, quella prima volta, mi aveva trasferito le nozioni di una terapia
fisica che aveva sperimentato su se stesso. Ma a Malcesine, l’anno
successivo, o due anni dopo, avevo dovuto optare per una più
forte terapia farmacologica, per recuperare per tempo almeno l’idoneità
sufficiente alla celebrazione della cerimonia.
Camminavamo sotto il sole del primo mattino, io con passo incerto, scambiandoci
informazioni e pareri su una materia di comune interesse, su un comune
oggetto di studi, quello dell’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate e dei disabili in particolare.
Affrontavamo il tema sotto prospettive parzialmente diverse, la mia
era certamente giuridica.
E’ stato proprio allora, non ricordo se durante la salita al castello
scaligero o prima ancora, che ho incominciato la stesura di questa mia
relazione, partendo proprio dal concetto di malattia. Perché
prima di tutto dobbiamo intenderci - gli avevo detto – sul significato
dei termini che utilizziamo.
La definizione di malattia prospettata dalla scienza medica, così
come la definizione di salute adottata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (la santé est un état de complet bien
etre phisique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infermité) non è utile per
il diritto del lavoro.
Nel diritto del lavoro, conoscere se un lavoratore sia sano o malato
ci serve, in ultima analisi, per decidere se egli possa legittimamente
assentarsi dal lavoro e se possa – ed eventualmente in che misura
– prestare la sua attività lavorativa.
Ma ciò che conta in realtà, non è tanto lo stato
di salute, o la menomazione, di una persona, quanto la sua idoneità
a svolgere un’attività lavorativa.
Qualunque persona potrebbe essere affetta da una patologia o disabilità
gravissima, magari con prognosi infausta, eppure essere perfettamente
idonea al lavoro.
L’idoneità, per noi, non indica neppure uno “stato”
dell’individuo. Il termine idoneità, infatti, se privo
di predicato, non ha alcun significato. Una persona non può esser
definita idonea o inidonea se non si precisa a che cosa: si può
essere idonei o non idonei a svolgere una determinata attività,
a praticare un particolare sport, a fare un preciso lavoro.
La valutazione medica tradizionale, anche ammesso che la scienza medica
riesca a trovare l’accordo su una definizione accettata da tutti,
non è sufficiente. Perché neppure le persone perfettamente
sane e robuste, quelle che più somigliano ad un pesce e destano
generale ammirazione, possono definirsi automaticamente e veramente
idonee a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per alcuni mestieri,
si pensi a quello del palombaro, del militare e a tanti altri, possono
essere richieste particolari caratteristiche che neppure tutte le persone
“sane e robuste” necessariamente possiedono. Può
esser loro richiesta un’altezza o una circonferenza minima (ai
piloti anche massima), o la capacità di correre 2 chilometri
in meno di 10 minuti, di eseguire 20 flessioni sulle braccia consecutivamente....
L’idoneità, insomma, più che essere una caratteristica
soggettiva delle persone, serve ad indicare la possibilità di
ciascuno di eseguire la prestazione che costituirà l’oggetto
del contratto. La capacità fisica, in un certo senso, potrebbe
essere equiparata alla capacità tecnica. Ed è tradizionalmente
riconosciuto che la “peritia artis – come ci ricorda Mengoni
-non è considerata un presupposto di validità del contratto,
ma piuttosto un criterio dell’esatto adempimento dell’obbligazione
del lavoro”.[2]
L’oggetto del contratto risulterebbe impossibile, ed il vizio
potrebbe essere ricondotto al momento genetico del contratto, solo per
le persone totalmente incapaci di svolgere una qualunque attività
lavorativa, anche la più semplice. Solo queste, perché
inidonee a qualsiasi attività, potrebbero essere definite inidonee
al lavoro anche sotto il profilo soggettivo: il loro potrebbe essere
uno status.
Una capacità “minima” deve essere posseduta in ogni
caso. Lo dimostra il fatto che l’assunzione può avvenire
solo se il lavoratore possegga una pur minima capacità lavorativa
residuale tale da rendere il contratto lecito sotto il profilo della
possibilità. Nessuno, infatti, per filantropo che sia, potrebbe
stipulare un contratto di lavoro con una persona totalmente inabile.
Lo stabiliva, proprio in tema di assunzioni obbligatorie, l’art.
10 della vecchia legge 482 del 1968, ed il principio, anche se non più
direttamene espresso per l’abrogazione della vecchia legge, è
in re ipsa nella nuova legge 68/1999 e costituisce, in ogni caso, un
principio generale, accanto all’altro per cui non può svolgere
attività lavorativa, cioè non può essere parte
di un contratto di lavoro chi, a causa del proprio stato di salute,
possa arrecare pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro
o di persone con le quali venga a contatto nello svolgimento dell’attività
lavorativa. Potrebbe essere il caso di una persona affetta da malattia
contagiosa: essa sarebbe, legalmente inabile al lavoro anche se il suo
stato di salute gli consentisse di svolgere regolarmente la propria
prestazione. Quali siano queste patologie, ed in relazione a quali attività
lavorative, è stabilito in via presuntiva e non può essere
oggetto di valutazione caso per caso.
Che l’idoneità non riguardi (o non riguardi esclusivamente)
la sfera psico-fisica delle persone, è dimostrato, infine, anche
dal fatto che l’idoneità, intesa come capacità di
eseguire correttamente la prestazione, può essere raggiunta non
solo per le caratteristiche psico-fisiche dell’individuo, ma anche
mediante l’utilizzazione di qualche protesi.
Quel giorno, sulla riva del lago di Garda, con l’avanzare del
giorno, il caldo si era fatto più intenso, la brezza si era sollevata
sopra lo specchio blu, sotto i costoni rocciosi dell’altra sponda,
e le vele si erano offerte gioiose a quel vento spingendosi sino all’estremo
nord.
Ripetei a Mario il giochetto che uso fare con i miei studenti perché
meglio intendano il concetto: per svolgere alcune attività lavorative
che mi impongano il controllo di testi scritti, come il bibliotecario,
il dattilografo, o anche il professore universitario, devo essere capace
di leggere, ma la mia forte presbiopia non me lo consente; così,
con gesto plateale, mi levo gli occhiali di fronte agli studenti ed
esclamo: in questo momento sono assolutamente inidoneo per questo lavoro;
ma poi li rimetto sopra il naso e, come d’incanto, dichiaro di
aver recuperato improvvisamente l’idoneità lavorativa:
ecco ora sono nuovamente idoneo!
Ciò che, per meglio rendere l’idea, chiamo “protesi”
non è solo l’apparecchio da appendere sul naso, da infilare
sull’orecchio, da avvitare sul moncone di un arto, “protesi”
sono anche gli strumenti di lavoro, il posto di lavoro e le sue dotazioni
tecnologiche. Spesso è “protesi”, cioè ausilio,
anche la formazione professionale, o anche solo l’educazione alla
gestione della propria malattia. Due diabetici appartenenti, sotto il
profilo glicemico, alla medesima categoria di rischio, potrebbero essere,
per un determinato lavoro, l’uno idoneo e l’altro no, a
seconda del diverso grado di autocontrollo che abbiano raggiunto grazie
all’educazione.
E’ per questo che il prof. Muntoni, con una perizia medico-legale,
ha indotto un Giudice ad imporre all’Enel l’assunzione di
un lavoratore diabetico appartenente ad una fascia a rischio, nella
quale sono inclusi i soggetti per i quali “l’eventualità
dell’insorgere di una manifestazione ipoglicemica non è
remota”. Il consulente, però, si è dichiarato certo
che l’educazione di quel lavoratore lo rendeva perfettamente in
grado di controllare la propria malattia e di prevenire qualsiasi crisi
ipoglicemica. Grazie a tale perizia, il lavoratore fu riconosciuto idoneo
a svolgere tutte le mansioni proprie della categoria di appartenenza,
tra cui la salita su scale, l’adattamento al rischio elettrico
e la guida di automezzi sociali. Il rischio di un improvviso mancamento,
pertanto, venne giudicato non superiore a quello di cui può esser
vittima qualunque lavoratore non diabetico, che goda di un discreto
stato di salute. In senso analogo, ho letto poi di alcuni giudici di
alcuni degli Stati Uniti che hanno consentito a lavoratori diabetici
la conduzione di scuolabus.
Si potrebbe quindi dire, parafrasando l’insegnamento di Giugni
in materia di qualifiche, che il profilo soggettivo ha scarso rilievo,
che ciò che conta è l’idoneità alla specifica
prestazione oggetto del contratto e che solo in relazione a ciò
è possibile appurare il possesso, o meno, dell’idoneità
lavorativa.
Il contratto di lavoro, secondo il parametro che ritengo più
opportuno, quello della “possibilità” (derivante
però dalla combinazione capacità fisica – protesi)
può essere legittimamente stipulato anche se la capacità
del lavoratore sia inferiore a quella necessaria per garantire un rendimento
normale, medio, “a regola d’arte”.
Cosa potrebbe impedire ad un datore di lavoro, di accontentarsi di una
prestazione di entità anche notevolmente inferiore a quella normale?
Assolutamente niente!
Però è vero che lo stesso datore di lavoro, a meno che
non sia destinatario di una legislazione vincolistica, (cioè
che glielo imponga il collocamento obbligatorio) non può essere
tenuto né ad assumere né a mantenere alle proprie dipendenze
un lavoratore che non sia in grado di garantire quel rendimento “normale”
di cui si è detto.
Era bello discorrere con Mario di questi temi. Non si pensi ad un monologo
da parte mia, egli mi raccontava dei progetti nei quali era impegnato,
dei risultati che si sarebbero potuti raggiungere, lo faceva con il
tono pacato che gli era consueto, con il suo stile elegante, con la
leggerezza che gli era consona e che tuttavia, lasciava trapelare la
passione che nutriva per il suo lavoro. Lo faceva con il suo accento
discretamente settentrionale, con la sua calma che mi affascinava. Ma
oggi solo a me è concessa la parola.
Questi concetti generali sono utili – gli dicevo - per valutare
quando la malattia possa determinare la sospensione temporale del rapporto
di lavoro, avvertendo, nel contempo, che non si tratta di una semplice
idoneità in senso materiale, poiché la sospensione del
rapporto di lavoro è volta anche a garantire il diritto alla
tutela della propria salute, cioè alla realizzazione di un diritto
iscritto in un contesto più generale, un diritto assoluto della
persona, che mitiga, in tal modo, il criterio “grezzo” della
possibilità.
Ma, sopratutto, gli stessi concetti ci aiutano a valutare quando ad
una persona debba essere riconosciuta la capacità lavorativa
per lo svolgimento di una determinata attività. Abbiamo visto
che il rapporto di lavoro può, sì, prevedere anche una
prestazione limitata, ma il datore di lavoro - ed è questa la
situazione assolutamente prevalente - può esigere una prestazione
corrispondente al rendimento normale, secondo quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva, dagli usi, o da altre eventuali fonti integrative.
I soggetti con elevata disabilità, di conseguenza, rischierebbero
la definitiva esclusione dal mercato del lavoro se non soccorresse una
legislazione speciale. Tale legislazione, una volta spazzata via la
legge n. 482/1968, nata già obsoleta, si è recentemente
ispirata a più opportuni criteri promozionali ed incentivanti
pur conservando, (modificandone le quantità) il tradizionale
sistema vincolistico.
Questa disciplina, di cui – per la verità – poco
sappiamo quanto alla sua applicazione, vorrebbe che la prestazione offerta,
pur potendo risultare inferiore a quella normale, sia la più
elevata possibile. Tale risultato dovrebbe raggiungersi grazie alla
ricerca dell’incrocio ottimale tra domanda ed offerta, alla valorizzazione
dell’attività formativa ed all’adeguamento del posto
di lavoro. Elementi, questi, che dovrebbero consentire un elevato grado
della prestazione di lavoro e consentire di raggiungere, quando possibile,
un rendimento pari a quello richiesto ad un lavoratore “normale”.
Quando un soggetto di limitate capacità psico-fisiche, in virtù
della legislazione vincolistica o della filantropia del datore di lavoro,
renda una prestazione inferiore a quella che il datore di lavoro potrebbe
pretendere, se il minor rendimento è dovuto al suo stato psico-fisico,
potremmo ben dire di trovarci di fronte al lavoro reso da una persona
disabile. In tal caso, il concetto medico e quello giuridico coincidono.
Ma se lo stesso lavoratore esegue la sua prestazione in misura normale,
il medico potrà pure continuare a considerarlo un malato o un
disabile che lavora, ma il giurista del lavoro no: quella persona sarà
un lavoratore “normale” in quanto la sua disabilità
è ininfluente rispetto alla prestazione cui è tenuto.
Perché, ad esempio, considerare disabile una persona priva della
funzionalità degli arti inferiori, costretto a sorreggersi con
le stampelle o a muoversi su una sedia a rotelle, se il suo lavoro è
quello di ragioniere, di dattilografo, o di professore universitario?
Egli sarà semplicemente una persona normale che si obbliga, contrattualmente,
ad eseguire una prestazione che è in grado di adempiere regolarmente.
Ci si potrebbe chiedere: perché, allora, viene offerta a tale
persona una speciale protezione nel momento dell’avviamento al
lavoro? Rispondiamo che egli merita quella tutela perché le sue
possibilità di inserimento lavorativo sono in ogni caso notevolmente
ridotte rispetto a quelle della generalità degli altri lavoratori
in quanto idoneo a svolgere alcune attività, ma non tutte. Quante
attività non è in grado di svolgere lo stesso lavoratore
preso ad esempio? O perché, anche per le attività per
le quali non soffra alcuna limitazione, potrebbe ugualmente essere discriminato
non in quanto alla capacità lavorativa, ma a causa del suo handicap.
Quella mattina, a causa del mio transitorio handicap, salimmo al Castello
molto lentamente, ma con anticipo sufficiente per apprendere che la
fascia tricolore deve poggiare sull’omero destro e scendere verso
il fianco sinistro, per prendere confidenza con i formulari di rito
e con i documenti che avrei dovuto sottoscrivere.
Insistevo, con Mario, sul fatto che il problema non è solo quello
delle persone con un grado di disabilità tale da renderle destinatarie
del collocamento obbligatorio, ma anche di quelle portatrici di un handicap
minore, talvolta neppure un vero e proprio handicap, che ostacola il
loro ingresso nel mondo del lavoro lasciandole prive di qualsiasi tutela.
Ciò e vero anche per coloro i cui tratti psico-somatici semplicemente
non corrispondono al modello estetico prevalente, per essere troppo
bassi o troppo brutti o troppo grassi...
Se si potesse dimostrare che un lavoratore o una lavoratrice non vengono
assunti per una loro caratteristica fisica non essenziale per l’esecuzione
della prestazione (indipendentemente dal fatto che rientrino o meno
nell’ambito del collocamento obbligatorio), saremmo di fronte
ad un atto discriminatorio. Ma tale ipotesi, dopo la liberalizzazione
del mercato del lavoro realizzatasi con la generalizzazione dell’assunzione
diretta, è del tutto teorica, in quanto il datore di lavoro non
è tenuto a dare alcuna giustificazione della sua scelta. Pertanto,
di fronte ad una pluralità di candidati ugualmente idonei, è
quasi ovvio che il datore di lavoro escluda prima di tutto i portatori
di qualche patologia o con qualche leggero handicap, o semplicemente
scelga coloro che presentano le migliori caratteristiche estetiche.
Solo in casi limitati, se l’assunzione sarebbe dovuta avvenire
a seguito di una selezione pubblica e il candidato collocato in posizione
utile non venga assunto per non essere stato ritenuto idoneo alla visita
medica preassuntiva, si potrà eccepire l’illegittimità
dell’atto. Il giudice, in tal caso, sulla base di una perizia
medico-legale, potrà stabilire se il lavoratore sia idoneo allo
svolgimento delle mansioni oggetto del contratto.
Il meccanismo richiama, in qualche modo, il principio della discriminazione
indiretta di cui all’art. 4 della legge 215/1991, anche se non
ne adotta la procedura. Il giudice potrà direttamente valutare,
mediante la perizia di cui si è detto, se l’inadempimento
del datore di lavoro che non assuma il lavoratore ritenendolo inidoneo
sia o meno giustificato.
L’esperienza ci insegna che i lavoratori che presentano qualche
leggera disabilità, vera o presunta, finché possono nascondono
tale disabilità nel momento dell’assunzione. La legge 16
marzo 1987, n. 115 proclama solennemente che “la malattia diabetica
priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al
rilascio del certificato di idoneità fisica ... per l’accesso
ai posti di lavoro pubblico o privato, salvo i casi per i quali si richiedano
specifici, particolari, requisiti attitudinali”. Ciononostante,
si stima che circa il 40 per cento dei lavoratori diabetici nasconda
la propria malattia al futuro datore di lavoro per paura di essere discriminato.
E’ del resto comprensibile che una parte dei datori di lavoro,
che non conoscono le indagini che dimostrano che i diabetici garantiscono
un rendimento uguale, se non addirittura migliore, rispetto agli altri,
quei datori di lavoro, anche solo per il fatto di temere un possibile
maggiore assenteismo, spesso evitano di assumerli. Una tutela effettiva
di questi lavoratori, nel momento dell’assunzione, non è
facile.
Qualche anno fa, Stefano Rodotà si domandava, e ci domandava,
se non stia per nascere “una nuovissima società castale,
dove la piramide sociale non sarà più determinata soltanto
dalle differenze di origine o di reddito, ma da un invincibile destino
genetico, ormai conoscibile precocemente, addirittura fin dal momento
in cui si è di fronte ad un embrione”. Forse non si arriverà
mai ad una società castale con tali caratteristiche, tuttavia
è già emersa una nuova linea di demarcazione tra le fasce
forti e quelle deboli del mercato del lavoro fondata sulle caratteristiche
psico-fisiche dell’individuo. Si teorizza l’irrilevanza
delle condizioni personali non attinenti all’esecuzione della
prestazione, ma invece le nuove tecniche di indagine genetica per un
verso, e la liberalizzazione del mercato del lavoro dall’altro,
facilitano la discriminazione delle persone che non sono in grado di
presentarsi alla kermesse delle nuove regole del mercato del lavoro
con il vestito buono. Non a caso, in alcuni degli Stati Uniti d’America
si è già dovuto correre ai ripari proibendo l’uso
dei test genetici per l’accesso al lavoro
Oggi moderne sibille, in camice bianco, sono in grado di pronosticare
il futuro della salute di uomini e donne e di prevedere con largo anticipo
la loro futura idoneità al lavoro. Quelle persone potranno essere
facilmente discriminate ancor prima che la profezia sulla loro salute
si sia avverata, sopratutto se non sarà vinta la battaglia nei
confronti delle regole esasperate della conoscenza e dell’informazione
che rendono sempre più difficile mantenere il riserbo sulle proprie
condizioni fisiche e sui propri costumi.
In fondo, l’esasperazione tecnica non fa altro che facilitare
quella discriminazione già esistente agli albori del diritto
del lavoro, quando persino per l’ammissione alle Società
di Mutuo Soccorso il lavoratore doveva essere “notoriamente ritenuto
sano” o, sulla base di un certificato medico, risultare “sano,
robusto e idoneo al lavoro”.[3]
Del resto, in un sistema completamente liberalizzato, dove anche le
assicurazioni, in assenza di un sistema previdenziale pubblico, vengano
stipulate in funzione del rischio, il datore di lavoro sarebbe sottoposto
ad un maggior costo nel caso di assunzione di lavoratori che, benché
idonei, abbiano una salute più precaria. Ancora oggi, proprio
come nel 1915, quando le Compagnie di assicurazione, in occasione del
loro congresso internazionale, invocavano misure da parte degli Stati
che consentissero loro di “non assicurare l’operaio malato
o predisposto” ed un “aumento di tassa d’assicurazione
dell’operaio malato”. Niente di nuovo sotto il sole, o meglio
alcuni aspetti della cosiddetta “modernizzazione” del diritto
del lavoro non solo altro che un ritorno ai suoi albori .
In ogni caso, le persone di cui parliamo trovano i maggiori ostacoli
proprio nel momento dell’assunzione, anche grazie al ruolo giocato
dal pregiudizio e dall’ignoranza.
Per chi un posto di lavoro se lo sia già conquistato, invece,
la situazione è parzialmente diversa, essi sono sicuramente più
protetti, sopratutto per il fatto che il datore di lavoro, avendolo
messo alla prova, potrà misurare la prestazione del dipendente
sulla base del suo effettivo rendimento.
Non mancano, tuttavia, dei casi nei quali il lavoratore è costretto
a continuare a nascondere la sua malattia. Ho conosciuto un lavoratore
diabetico, dipendente militare, costretto ad utilizzare quasi tutte
le sue ferie per i controlli medici di routine necessari per il controllo
della sua patologia. Se si fosse assentato per malattia avrebbe corso
il rischio di veder scoperta la sua infermità, in tal caso sarebbe
stato, automaticamente, “dispensato dal servizio”.
Ma non siamo solo in presenza di una attenuazione del pregiudizio e
dell’ignoranza, perché il lavoratore che, nel corso del
rapporto, veda diminuire la sua capacità fisica, è destinatario
di una adeguata tutela anche sotto il profilo giuridico. Egli, infatti,
potrà assentarsi dal lavoro per curarsi e così, in taluni
casi, mantenere uno stato di salute sufficiente a consentirgli il mantenimento
del posto. Inoltre ha il diritto a che la sua capacità lavorativa,
a mente dell’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, sia misurata
da un medico imparziale e sarà il giudice, in caso di licenziamento,
a stabilire se il suo stato di salute gli consenta o meno un rendimento
corrispondente all’obbligazione assunta, cioè un rendimento
normale. Infine, una volta archiviato il rigido orientamento giurisprudenziale
che impediva l’adibizione a mansioni inferiori del lavoratore
che avesse visto ridursi la propria capacità lavorativa, si sono
moltiplicate le disposizioni contrattuali che consentono a tali lavoratori
la permanenza in servizio anche per mansioni inferiori.
La persona che già lavora, quindi, è sicuramente meglio
tutelata rispetto a chi sia ancora alla ricerca di un lavoro. Un discorso
a parte merita il caso di una riduzione della capacità psico-fisica
tanto elevata da rendere difficile una ricollocazione all’interno
dell’impresa o per coloro che, per qualche motivo, continuino
ad essere oggetto di discriminazione.
Quando la discriminazione deriva dal pregiudizio diventa più
difficile la progettazione e la realizzazione di opportune tutele. Da
dove incominciare?
Ne abbiamo parlato – forse al termine della cerimonia - quando
ci siamo riaffacciati sul lago increspato dalla brezza, sotto la luce
intensa del mezzogiorno. Discorrevamo con fatica, perché la discesa
tra i viottoli del paese non risultava più agevole della salita,
a causa di quel fastidio lombare che mi costringeva ad una posizione
goffa ed innaturale.
Gli dicevo che si dovrebbe in incominciare dai principi costituzionali
e, sopratutto, far si che quei valori vengano acquisiti e metabolizzati
dalla coscienza comune.
Avremmo dovuto aver acquisito, dopo tanto tempo, il principio per cui
il diritto al lavoro proclamato dalla Costituzione è un diritto
di tutti, non solo di quel prototipo tanto caro ad Umberto Romagnoli,
cioè del lavoratore che, oltrechè maschio adulto ed impiegato
a tempo indeterminato in un’impresa, doveva anche esser dotato
di una costituzione fisica sana e robusta. Solo per i lavoratori totalmente
inabili e privi di mezzi è stabilito (dal I comma dell’art.
38 Cost.) il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.
Per i soggetti ”inabili o minorati” è invece previsto
(dal III comma dello stesso articolo) il diritto all’educazione
ed all’avviamento professionale. Ciò non esclude questi
soggetti dal novero dei destinatari di provvedimenti assistenziali,
ma solo in misura integrativa rispetto all’obiettivo fondamentale
che rimane quello dell’inserimento lavorativo. Ma il fatto che
taluni lavoratori siano destinatari del diritto all’assistenza
stabilito dall’art. 38 Cost., non esclude che gli stessi continuino
ad essere destinatari del diritto al lavoro proclamato dall’art.
4 Cost, che è un diritto per tutti, sani e malati, belli o brutti,
e richiede misure di attuazione differenziate a seconda delle condizioni
personali dei soggetti. Cioè, la Repubblica deve rendere effettivo
tale diritto predisponendo misure di sostegno più o meno intense
a seconda delle condizioni delle persone cui sono rivolte.
Analogamente, laddove l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea proclama il diritto “di ogni individuo
di lavorare”, non ha certo in mente soltanto i cittadini sani
e normodotati, ma tutti. Quando l’art. 21 proclama il principio
di non discriminazione in relazione, tra l’altro, agli “handicap,
l’età, le tendenze sessuali”, non fa altro che rafforzare
il principio. E quando, infine, l’art. 26 riconosce il diritto
dei disabili di misure intese a garantire il loro “inserimento
sociale e professionale”, giustifica ed auspica misure”speciali”
idonee a garantire a tale categoria di persone il diritto al lavoro
di cui essi sono già destinatari a mente dell’art. 15.
La vera uguaglianza consiste proprio nel riconoscimento delle differenze
e nell’adozione di misure idonee a compensare la difficoltà
personali che taluni soggetti incontrano per poter accedere ai loro
diritti. Secondo l’insegnamento di Massimo D’Antona, che
evidentemente non è rimasto insensibile alle migliori elaborazioni
della rivoluzione femminista, l’uguaglianza è da intendersi
“anche come pari opportunità di scegliere e mantenere nel
rapporto di lavoro la propria identità e, con essa, la propria
differenza”[4].
In un quadro dove non è infrequente che il pregiudizio prevalga
sul diritto, è sin troppo evidente che il diritto al lavoro,
o meglio l’uguaglianza sostanziale per l’accesso e per la
conservazione del posto di lavoro, potrà essere garantito solo
grazie ad un cambiamento culturale, ad una profonda trasformazione che
consenta di superare gli egoismi ed i pregiudizi che stanno alla base
delle discriminazioni e che, purtroppo, sembrano ancora profondamente
radicati nella società. Solo così i principi che le costituzioni
proclamano potranno trovare applicazione. Proprio per quei pregiudizi,
è invece la stessa legge che, a volte, alimenta volutamene l’equivoco.
Lo schema di decreto governativo che, in applicazione della Direttiva
Comunitaria 2000/78, proclama che “non costituiscono atti di discriminazione
quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età
o all’orientamento sessuale di una persona, qualora si tratti
di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività
lavorativa”[5], appartiene a questa
famiglia. Esso, proprio per la sua fumosità e genericità
potrebbe costituire una nuova ipotesi di discriminazione particolarmente
nei confronti dei portatori di handicap.
In attesa di quel cambiamento, oltre alla politica delle quote, che
però è riservata ai soggetti la cui capacità lavorativa
sia ridotta in maniera notevole, i principali possibili interventi sono
i seguenti: a) la tutela antidiscriminatoria, b) le politiche del lavoro,
c) la tutela della riservatezza.
a) Quanto alla tutela antidiscriminatoria, come si è visto, essa
non sembra in grado di produrre i suoi effetti nel momento costitutivo
del rapporto, può invece operare con maggiore efficacia successivamente,
ad esempio nel caso di un licenziamento illegittimo, se potrà
essere dimostrato il carattere discriminazione e trovare applicazione
la tutela reale, visto che la tutela risarcitoria della legge 604 risarcisce
ben poco, sopratutto per il caso dei lavoratori che, perduto un lavoro,
stenteranno a trovarne un’altro.
b) Le politiche del lavoro sono il vero terreno di possibile intervento,
perché possono essere opportunamente modulate a seconda delle
esigenze cui far fronte. Non mi pare che, al momento, siano sfruttate
per tutte le loro potenzialità, visto che spesso si limitano
ad incentivare economicamente l’assunzione dei lavoratori con
disabilità grave e non sembrano sufficientemente calibrate per
le persone con più limitata riduzione della capacità lavorativa.
Non mancano, tuttavia, significative interpretazioni, talora derivanti
da un mix tra legge e contrattazione collettiva, come nel caso delle
particolari agevolazioni per i lavoratori tossicodipendenti che intraprendano
una terapia di disintossicazione, o per i loro familiari. Altre positive
esperienze, a volte di notevole qualità, non sono facilmente
generalizzabili, sia per il ruolo decisivo del fattore umano ai fini
del loro successo, sia per la loro specificità.
c) Ma nei casi più difficili, quando cioè il pregiudizio
sociale prevale, in maniera del tutto irrazionale, sulla lucida argomentazione
medica e giuridica, l’unica tutela per i soggetti è costituita
dal loro diritto alla riservatezza. In alcuni casi il legislatore proclama
esplicitamente la loro idoneità al lavoro. Lo abbiamo visto per
i lavoratori diabetici ed altrettanto, sebbene in forma più indiretta,
è stabilito per i lavoratori tossicodipendenti. Ciò non
è sufficiente a far superare il pregiudizio di una parte dei
datori di lavoro e dell’opinione pubblica, ma è pur sempre
la strada maestra da imboccare.
Ma in altri casi, sostanzialmente per i sieropositivi ed i malati di
Aids, tale tecnica sarebbe improduttiva di effetti positivi. Affermare
con legge, come pure si fa, che essi, almeno sinché non si manifestino
conseguenze invalidanti, non è sufficiente a garantir loro una
effettiva tutela né ai fini dell’assunzione, né
ai fini della conservazione del posto di lavoro.
E’ significativo quanto avvenuto negli Stati Uniti durante il
dibattito per l’adozione dell’ADA (American with Disabilities
Act). Sia al Senato che alla Camera il processo legislativo si era bloccato
per la ferma opposizione ad un emendamento che riconosceva il diritto
dei sieropositivi a prestare il loro lavoro anche in attività
che comportano la manipolazione di prodotti alimentari. Ciò è
del tutto ovvio per la scienza medica e conforme alle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Ma per poter sbloccare il dibattito si
dovette ricorrere ad una sorta di stratagemma, quello di non elencare
con quali patologie fosse consentito di svolgere tali attività,
ma di elencare, invece, la lista delle malattie che possono trasmettersi
attraverso la manipolazione dei cibi. Il contenuto del provvedimento
è così rimasto identico. Ma il fatto che i sieropositivi
non siano più esplicitamente indicati tra i soggetti abilitati
alla manipolazione di prodotti alimentari ha placato quel pregiudizio
popolare ben rappresentato tra i banchi del Congresso.
Il legislatore italiano, quale unica risorsa per sperare nell’efficacia
del provvedimento, ha dovuto seguire la strada dell’assoluta riservatezza,
pertanto ha stabilito l’obbligo di procedure riservate per le
indagini di laboratorio volte ad accertare la presenza di sieropositività,
ha vietato che il datore di lavoro ne possa venire a conoscenza, ed
ha sanzionato, penalmente, la violazione della norma.
Evidentemente esistono ancora dei casi nei quali la proclamazione del
diritto non solo non è sufficiente a garantire la persona interessata
ma, anzi, è addirittura controproducente, perché consente
di esporre i soggetti coinvolti agli istinti dell’opinione pubblica.
La sindrome dell’untore, in altri termini, non è finita
con gli avvenimenti raccontati da Alessandro Manzoni, ma si riaffaccia
con cadenze irregolari nella società, sopratutto quando questa,
secondo la tecnica descritta da Fornari, ha bisogno di esportare le
sue colpe.
Persino la Corte Costituzionale non ha saputo resistere a questa sindrome
ed ha ritenuto incostituzionale la riservatezza della diagnosi ove la
sieropositività possa essere fonte di contagio negli ambienti
di lavoro. Si è trattato di una delle sentenze più inutili,
visto che la scienza medica, almeno sino ad oggi, esclude il rischio
del contagio negli ambienti di lavoro, ma allo stesso tempo soddisfa
quella parte dell’opinione pubblica che tenta di cacciar via persino
i bambini dagli asili, quando casualmente viene a conoscenza della sieropositività
di uno dei genitori.
Nel caso in esame, la tecnica adottata dal legislatore è certamente
la più opportuna e la più efficace, ma non è la
più civile. Civiltà sarà solo quando tutti i cittadini,
che hanno pari dignità indipendentemente dalle loro condizioni
fisiche, non saranno costretti a nascondere il loro stato di salute,
o altre loro abitudini di vita, per paura di essere discriminati e respinti
dal mondo del lavoro. Compresi i sieropositivi, che malati neppure sono,
come sulla scorta della letteratura medica, ci ha ricordato a suo tempo
Pandolfo.
Al ritorno, la sera stessa della cerimonia, abbiamo costeggiato il lago
di Garda, Mario era alla guida, ma non abbiamo continuato a discorrere
di malattia e di reinserimento. Sono sceso a Bergamo, il saluto è
stato un arrivederci, quasi un appuntamento per l’ultimo scorcio
d’estate, magari a Budoni.
Ma un giorno, Martina mi ha telefonato per dirmi che Mario non avrebbe
potuto rispettare quell’impegno. Io, sul molo di Llanes avevo
lo sguardo fisso verso l’oceano atlantico quando Anna mi spiegò
cosa era successo. In seguito ho pensato molte parole da dire a Giovanna,
lo ho fatto innumerevoli volte, ma non le ho mai telefonato.
Poi, ho pensato di scriverle una lettera. Ho incominciato alcune volte,
ma non ne ho mai terminato una....
Roma 2 luglio 2003.
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[1] Questo articolo è stato scritto in ricordo di Mario Felice
Rossi, una persona che nella sua lunga collaborazione con i Ministeri
del Lavoro e degli Affari Sociali ha espresso in modo esemplare le qualità
di intelligenza, sensibilità e dedizione necessarie per promuovere
l’inserimento sociale delle persone svantaggiate. E’ stato
letto in occasione del Convegno “Lavoro e gruppi svantaggiati”,
organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali della Luiss e
svoltosi a Roma il 2 luglio 2003. E’ dedicato a Giovanna.
[2] Mengoni, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in Il contratto
di lavoro nei paesi membri della CECA, Milano, 1963, 453
[3] Si veda più diffusamente G. Loy, Capacità fisica e
rapporto di lavoro, Angeli, Milano, 1993.
[4] D’Antona, Alla ricerca dell’autonomia individuale, in
RGL, 1992, I, 87.
[5] Il decreto è stato successivamente approvato il 3 luglio
2003, mantenendo il 3° comma dell’art. 3, formulazione che
non appare nella direttiva comunitaria 2000/78.